I permessi premio e il detenuto che non collabora
Corte Cost., sent., 25 gennaio 2022, n. 20
di Manuela Palombi*
Con sentenza del 25 gennaio 2022, n. 20, la Corte Costituzionale ha sciolto il nodo legato alla richiesta di permesso-premio, fatta dal condannato per reati ostativi, per comprendere se dovrebbero esserci regole più o meno rigorose, a secondo che esso abbia o meno collaborato con la giustizia.
Con la decisione della Corte Costituzionale, depositata il 26 gennaio, viene escluso che questa differenziazione di trattamento possa in qualche modo ledere il principio di uguaglianza e pertanto ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova.
Secondo la Corte, sarebbe infatti corretto distinguere «la posizione di chi “oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole (silente per sua scelta), da quella di chi “soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può (silente suo malgrado)”».
Censurando l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., si parifica la posizione delle due categorie di condannati.
A sostegno della sua pronuncia, la Corte ha ricordato la sentenza n. 253/2019, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittima (nella parte relativa ai permessi premio dei detenuti), la presunzione assoluta di pericolosità del detenuto che sceglie volontariamente di non collaborare, pur potendolo fare.
Nonostante quanto deciso, la Consulta, ha voluto sottolineare che, in ogni caso, il carattere non volontario della scelta di non collaborare del detenuto sia da considerarsi come un oggettivo allarme, tale da esigere un regime rafforzato di verifica.
Manuela Palombi
*Movimento Forense Napoli